Il XX secolo é spesso stato chiamato “il secolo dei genocidi”: lo hanno tristemente caratterizzato il genocidio degli armeni, seguito dalla tragedia del Holodomor, dall'olocausto, dai Gulag, dal massacro di Katyn, senza dimenticare le diverse stragi avvenute in Cambogia e più di recente, nella Ex-Yugoslavia e in Rwanda.
Questo crimine non è una novità del novecento; era una pratica già diffusa molto tempo prima, ad esempio durante la colonizzazione dell'America, dove il 90% dei 80 milioni di indigeni furono sterminati senza dimenticare il dramma del colonialismo (Africa, Indonesia,...).
Genocidio: una definizione tardiva:
Etimologia: il termine genocidio combina la parola “ghenos”, ossia razza/nazione e il termine latino “cadeo”, ovvero uccidere. Tale parola fu usata per la prima volta dal polacco Raphael Lemkin nel 1944.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1945 nacque l'ONU che, avendo visto gli orrori avvenuti in quel periodo, definì per la prima volta nel 1948 la natura e le componenti del genocidio a livello internazionale in un testo chiamato “CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL CRIMINE DI GENOCIDIO”.
La definizione tanto tardiva di genocidio pose un serio problema in diritto: si trattava di calpestare infatti il principio “nulla poena sine lege” (nessuna pena senza legge) della “non retroattività” del crimine.
Secondo questi due principi, non si poteva punire l'olocausto poiché prima che esso avvenisse, non c'era una definizione internazionale di genocidio. Applicare una nuova norma ad un fatto accaduto quando una pena per tale crimine non era prevista, va contro questi due principi assoluti.
In sintesi, non si può applicare una sanzione se prima che il crimine abbia luogo non é prevista nessuna sanzione.
Tuttavia, tutti conoscono il famoso processo di Nuremberg (Norimberga). Cos'é successo?
In diritto ci sono due principali correnti filosofiche:
- il giuspositivismo: secondo questo pensiero, la legge scritta é assoluta,gli articoli scritti sono inviolabili e quindi se nessuna pena era prevista prima del crimine, non si può punire l'autore.
-il giusnaturalismo: é il diritto “della natura”, ciò che é buono e giusto deve essere fatto anche se una legge scritta non lo prevede.
Il nostro, é piuttosto un sistema giuspositivista: l'applicazione di sanzioni necessita una norma scritta.
Tuttavia, I crimini commessi durante la seconda guerra mondiale furono così atroci che la visione giusnaturalista ebbe la meglio sulla quella disciplinata del giuspositivismo.
Per giustificare il processo di Nuremberg, gli alleati opposero al principio “nulla poena sine lege” il fatto che i crimini commessi erano di un'atrocità inaccettabile per lasciarli impuniti e che bisognava tener conto dell'evoluzione del diritto internazionale. Gli autori dell'olocausto furono quindi giudicati facendo un'eccezione ai principi fondamentali del diritto penale.
Questo avvenimento fu una prima assoluta, una piccola rivoluzione: si calpestavano due principi assoluti del diritto internazionale penale per applicare una sanzione inesistente prima, ed é per questo motivo che l'olocausto é considerato un genocidio molto particolare nella storia (non perché gli ebrei sono considerati più importanti o per altre ragioni poco serie).
CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL CRIMINE DI GENOCIDIO
Per scongiurare il pericolo di nuove uccisioni di massa, l'ONU decise di adottare un testo che puniva il genocidio. Esso fu adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 e entrò in vigore il 12 gennaio 1951.
Art. II
Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:
a) uccisione di membri del gruppo;
b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.
Il genocidio é inoltre represso
all'Art 4 dello Statuto del Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Yugoslavia
all'Art 2 dello Statuto del Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda
all'Art 6 dello Statuto della Corte Penale Internazionale
In diritto internazionale penale, con genocidio si intende l'eliminazione di individui non a seconda della loro personalità, ma a causa della loro appartenenza a dati gruppi protetti di persone.
Secondo l'Art II, le persone uccise devono fare parte di un gruppo protetto dalla Convenzione (nazionale, etnico, razziale o religioso) affinché sia ritenuto un genocidio. E il gruppo in quanto tale che é vittima di un genocidio.
Elemento oggettivo del genocidio: é il modo in cui si perpetra il crimine e gli atti qui sotto elencati sono esaustivi, ovvero il crimine é compiuto se eseguito secondo uno di questi modi:
morte dei membri del gruppo: si tratta di uccidere con l'intenzione di distruggere del tutto o in parte un gruppo protetto (nazionale,etnico, razziale o religioso). L'autore deve aver avuto l'intenzione di uccidere
causare gravi danni all'integrità fisica o mentale del gruppo: ne fanno parte la tortura, i trattamenti inumani o degradanti, lo stupro, la violenza sessuale, la schiavitù, la fame, detenzione in campi di concentramento o ghetti, mutilazioni, deportazione e persecuzione.
Da tutte queste azioni si esige una certa gravità: ci vuole un handicap grave e prolungato della capacità della persona ad avere una vita normale.
sottomissione intenzionale del gruppo a delle condizioni d'esistenza che portano alla distruzione dei suoi membri. Sono situazioni dove i componenti del gruppo sono lasciati morire poco a poco, ad esempio in mancanza di alloggi, fame, mancanza d'abiti, d'igiene, di cure mediche, lavoro forzato, bombardamenti, condizioni di vita simili a quelle dei campi di concentramento
misure che hanno come obiettivo l'impedimento delle nascite all'interno del gruppo: la sterilizzazione, l'aborto forzato, mutilazioni di organi genitali, utilizzazione forzata dei metodi contraccetivi, impedimenti d'ordine giuridico ai matrimoni, separazione dei due sessi, concepimenti forzati
trasferimento forzato di bambini da un gruppo all'altro, ovvero prelevare i minorenni da un gruppo all'altro affinché si familiarizzino con le usanze dell'altro gruppo: la loro lingua e la loro cultura divengono loro estranei.
L'elemento mentale: perché venga ritenuto, ci devono essere.
l'intenzione che si divide in coscienza e volontà (non c'é spazio per la negligenza)
dolo speciale che a sua volta si divide in 3 categorie che devono essere cumulativamente soddisfatte:
-->intenzione specifica la distruzione in tutto o in parte del gruppo protetto, non ci sono limiti quantitativi, anche se si vuole eliminare solo le persone più importanti
→ intenzione di distruggere il gruppo in quanto tale: la vittima dell'atto é scelta non in funzione della sua identità individuale, ma secondo la sua appartenenza a un gruppo nazionale, etnico razziale o religioso preso di mira.
Gruppi protetti dalla convenzione:
gruppo nazionale: é costituito da persone che sono legate tra di loro da una cittadinanza comune, c'é un'appartenenza ufficiale di una persona a uno Stato attestata da un passaporto.
gruppo razziale: I membri presentano gli stessi tratti fisici e ereditari. Né la lingua, né la cultura sono dei criteri validi per definire tale categoria
gruppo etnico: I suoi membri hanno in comune una lingua e una cultura e un'autoidentificazione oltre che a un'identificatione riconoscibile da persone esterne. In pratica, é difficile identificare questa categoria.
Il Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda aveva adottato un approccio oggettivo:”come si arriva dall'esterno a identificare il gruppo?”
Il Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Yugoslavia aveva adottato un approccio soggettivo “come si considerano gli individui del gruppo?”
I Tribunali internazionali hanno finalmente adottato un approccio misto: si guarda se oggettivamente esiste un gruppo e se non si riesce a determinarlo oggettivamente, bisogna allora valutare la situazione soggettivamnete, ovvero come si “sentono” I loro membri.
gruppo religioso: I membri di tale gruppo condividono la stessa religione, confessione, credenza o pratica di culto
Il genocidio culturale (prendersela con le scuole o proibire una certa lingua) non é ritenuto tale, poiché troppo vago, la sua repressione avviene grazie alla protezione dei diritti del uomo o di crimini contro l'umanità.
DISTINZIONE TRA GENOCIDIO E CRIMINI CONTRO L'UMANITA
Il genocidio comprende delle caratteristiche del crimine contro l'umanità come ad esempio gli atti di sterminio e la persecuzione. Si può quindi dire che il genocidio é una forma di crimine contro l'umanità, una specie di caso particolare di crimine contro l'umanità, mentre la repressione del genocidio ha come scopo la protezione solo di alcuni gruppi (nazionale, etnico, razziale o religioso), i crimini contro l'umanità proteggono tutta la popolazione civile. Questo significa che se ad esempio un gruppo di soldati massacra dei civili, ma questi non fanno parte di un gruppo protetto dalla definizione di genocidio, allora tale crimine non sarà considerato genocidio, ma crimine contro l'umanità, poco importa il numero delle vittime. Se qualcuno se la prende con un gruppo non protetto, allora non é genocidio: se la legislazione di un paese obligasse ad uccidere tutte le bambine neonate, non ci sarebbe un genocidio poiché le vittime non fanno parte di un gruppo protetto.
Inoltre, per distinguere tra genocidio e crimine contro l'umanità bisogna anche analizzare l'intenzione del colpevole: nel genocidio, l'intenzione dell'autore é di sterminare un gruppo protetto, mentre per il crimine contro l'umanità, l'intenzione dell'autore é prendere di mira tutta o parte della popolazione civile in un contesto di attacco generalizzato o sistematico.
L'intenzione é spesso molto difficile da provare in pratica, quindi, siccome il risultato é lo stesso per entrambi I crimini e la pena pure, spesso si passa oltre una distinzione esatta
Come prevedibile, sono poche le persone che condividono questo modo di classificare crimini spesso di grande portata e che causano numerose vittime, Tuttavia, bisogna accettare il fatto che la Convenzione é stata scritta da rappresentanti di vari Stati, tra cui l'ex-URSS che avevano tutto l'interesse a non comprendere, tra le fasce protette, alcune categorie della popolazione. Diversamente l'URSS stessa sarebbe stata accusata di genocidio per via dei suoi Gulag e dell'Holodomor (la “Grande Fame” in Ucraina).
Durante l'Holodomor ad esempio, furono prese di mira le popolazioni di campagna che si opposero alla collettivizzazione delle terre, non tutta la popolazione ucraina (non ad esempio gli operai nelle città). Quindi, quelli puniti non furono tutti i cittadini, ma solo quelli contrari alla riforma, un gruppo sociale, quindi un gruppo non protetto. Per questo motivo, l'Holodomor non é considerato un genocidio.
Lo stesso vale per l'eccidio perpetrato dai Khmer Rossi: essi colpirono un gruppo politico e dunque anche in questo caso non si può parlare di genocidio. Idem per l'eccidio di Katyn in Polonia.
E possibile estendere la Convenzione anche ad altre fasce della popolazione?
Un allargamento per comprendere anche altre fasce della popolazione fu proposto, ma senza alcun risultato concreto. Si é molto parlato sull'esaustività dei quattro gruppi protetti: si é discusso della possibilità di allargare la protezione della convenzione, ma il progetto é stato abbandonato poiché per considerare un gruppo come tale, secondo la Convenzione bisogna soddisfare due esigenze:
a) il gruppo deve essere permanente
b) il gruppo deve essere stabile
Se una fascia della popolazione non ha queste due caratteristiche, essa non può essere protetta.
Questa visione non era condivisa dal Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda: per quest'ultimo, si poteva allargare la protezione ad altri gruppi anche se non stabili ne permanenti.
Questo approccio é stato molto criticato dalla dottrina poiché contrario a “nullum crimen sine lege” e dunque il TPIR ha abbandonato questo concetto e solo i 4 gruppi sono tutt'ora protetti.
Alcuni Stati volevano allargare i gruppi protetti, ma il progetto é stato abbandonato poiché:
certi Stati ritenevano che le decisioni prese dal TPI potessero essere contradditorie
gli atti contro i gruppi politici sono già protetti dalla protezione contro i crimini contro l'umanità.
La principale critica a questa Convenzione é che non tutti i crimini della stessa gravità e mossi dalla stessa intenzione vengono denominati nello stesso modo: tutto dipende dal fatto che le vittime facciano parte della popolatione protetta o meno, sebbene il crimine sia lo stesso.
Bisogna però anche ricordarsi che prima di tale definizione il genocidio non era nemmeno considerato un crimine. La Convenzione per la repressione del crimine di genocidio ha permesso di punire autori di stragi che altrimenti, non avrebbero mai dovuto scontare nemmeno un'ammenda. Quindi é vero che la definizione di genocidio era e resta politica, ma é meglio avere un minimo testo internazionale sul quale appoggiarsi che non avere alcuna base giuridica per punire comportamenti atroci ritrovandosi nella condizione di appoggiarsi a cavilli giuridici per poter proporre una soluzione che dal punto di vista del diritto penale é aberrante.
Fonte: corso di diritto internazionale penale, Aude Bichovsky, Université de Lausanne.
Commenti
Mah, questa decisione del
Mah, questa decisione del Tribunale mi é particolarmente piaciuta: in pratica ha deciso che alcune cose non possono venir dette se dietro c'é una certa intenzione o una certa cattiveria e le ha distinte dalla libertà di espressione che secondo me in questo caso c'entra poco.
accordo pieno. E' ciò che
accordo pieno. E' ciò che insegnava Agostino nel suo trattato sulla menzogna. A determinarla è l'intenzione...
[genocidio] importante nuovo
[genocidio] importante nuovo articolo di Eva!
[genocidi] se ne parlava
[genocidi] se ne parlava giorni fa nel forum: per via di questo appello...
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ON. GIORGIO NAPOLITANO
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ON. SILVIO BERLUSCONI
A TUTTI I PRESIDENTI DI REGIONE E PROVINCIA, SINDACI ED AMMINISTRATORI LOCALI
La clamorosa decisione del Consiglio d'Europa che, su espresso invito del presidente ucraino, Viktor Janukovych, nella giornata di mercoledì, 28 aprile 2010, non ha riconosciuto come genocidio la carestia provocata in Ucraina da Stalin negli anni '30, nota come Holodomor, è un segnale inquietante per l’Europa tutta. Vera e propria catastrofe nazionale, la “Grande Fame” è uno dei più feroci stermini del Novecento, commesso nell’ambito della politica di collettivizzazione forzata delle terre, ordinata e gestita da Stalin e dalla dirigenza bolscevica. Essa è costata all’Ucraina da 7 a 10 milioni di vittime tra deportati, fucilati, soppressi e morti per fame, con conseguenze indelebili sul piano demografico, socio-economico, politico, culturale e spirituale.
Invitato alla sessione del Consiglio d'Europa, il Capo di Stato ucraino ha criticato il suo predecessore, Viktor Jushchenko, e l'ex primo ministro, Julija Tymoshenko, per essersi prodigati negli anni passati nel mantenere vivo il ricordo di questa tragedia, a suo dire, “fenomeno globale e di minore portata”, esortando il Consiglio ad approvare una risoluzione in linea con la visione da lui espressa. 81 deputati, la maggioranza, hanno votato contro il riconoscimento della “Grande Fame” come genocidio, contestualizzandola nell'ambito dell'Unione Sovietica. De facto, sminuendone l'entità.
Il declassamento dell’Holodomor da genocidio ai danni del popolo ucraino a “grande tragedia dell’Unione Sovietica” è una delle pagine più ingloriose scritte dal Consiglio d’Europa dal crollo del Muro di Berlino ad oggi.
Sette anni fa, dal 16 al 18 ottobre 2003, si svolse a Vicenza, sotto l’Alto Patrocinato del Presidente della Repubblica Italiana, il Convegno Internazionale di studi “La Grande carestia, la fame e la morte della terra dell’Ucraina del 1932-33”, primo convegno storico dedicato in Europa all’Holodomor. In quell’occasione, l’allora Presidente, Carlo Azeglio Ciampi, omaggiò la memoria di un popolo, quello ucraino, massacrato, deportato e soppresso in violazione di ogni principio di dignità umana e di etica religiosa e civile. E diede nobile esempio di coscienza morale, dimostrando come una matura democrazia europea sia capace di fare i conti con i silenzi del passato.
Tenuto conto di quanto accaduto e considerato che molti sono gli ucraini che con il loro lavoro contribuiscono attivamente alla crescita e alla prosperità del nostro Paese, noi, cittadini italiani, europei ed ucraini residenti in Italia, ci rivolgiamo al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e a tutti i governatori degli enti locali - regioni, province, comuni, consigli di zona, con particolare attenzione a quelli ove comunità ucraine sono presenti e radicate – affinché, nelle sedi opportune, la tragedia dell’Holodomor sia riconosciuta come genocidio contro il popolo ucraino, rendendo giustizia ad un popolo a noi vicino, ed impedendo che Verità storiche, oramai consolidate, siano sconfessate per favorire precisi disegni geopolitici.
Per aderire: lademocraziaarancione@gmail.com
Matteo Cazzulani (Giornalista freelance, saggista)
Massimiliano Di Pasquale (Giornalista freelance, esperto di Ucraina)
genocidio
Con questo articolo volevo mettere in risalto le diverse condizioni per poter classificare un crimine come genocidio. E da notare che devono essere soddisfatte sia le condizioni che riguardano l'elemento “oggettivo” (il modo in cui si perpetra il crimine ) sia le condizioni dell'elemento mentale (l'intenzione). Se una di queste due componenti del crimine non é soddisfatta, anche lì niente genocidio.
I requisiti per classificare una strage come genocidio sono quindi molti e piuttosto severi. Fin'ora, internazionalmente, sono pochi i massacri che ne fanno parte: l'olocausto, le uccisioni di massa in Ex-Yugoslavia e i massacri in Rwanda.
Come già scritto nella discussione del forum, purtroppo il “declassamento” del Holodomor da genocidio a crimini contro l'umanità si può fare e non sciocca affatto al comunità internazionale; anzi, é coerente con la definizione che dà la Convenzione internazionale. Quello che é stato fatto é “spostare” lo sterminio avvenuto in Ucraina da una categoria all'altra, ma questo non é un vero e proprio declassamento. Si mette quindi l'Holodomor in una categoria praticamente sullo stesso livello: come già scritto, in diritto internazionale i crimini contro l'umanità non sono meglio tollerati che il genocidio e spesso si passa oltre al fatto di decidere in quale categoria metere uno sterminio. La cosa oribile é che Yanukowyc abbia proposto di declassarlo a “grande tragedia dell’Unione Sovietica” ed é qui che si assiste ad una pesante relativizzazione del massacro.
[eva]
splendido contributo. Non fatico a immaginare che verrà letto da molti dei nostri visitatori - e che diventerà un piccolo classico da consultazione. Mi sembra tutto molto chiaro. E grazie ancora:)
E purtroppo spesso poi
E purtroppo spesso poi interviene il negazionismo: molti paesi per fortuna ora puniscono qualcuno che mette in dubbio alcune orribili stragi con l'unica l'intenzione di relativizzare atti orribili.
[negazionismo] c'è un
[negazionismo] c'è un fenomeno peggiore: il riduzionismo. I negazionisti sono controllabili e riconoscibili - basta ricostruire la loro storia politica o partitica; i riduzionisti spesso sono più difficili da stanare. Una delle tattiche della vecchia egemonia culturale era proprio il riduzionismo. Molto più subdola e aggressiva.
Ieri al telegiornale svizzero
Ieri al telegiornale svizzero hanno detto che in Serbia é stata trovata una nuova fossa comune contenente circa 250 corpi di Kossovari di etnia albanese. Secondo una prima indaggine sarebbero corpi di persone uccise tra il '98 e il '99 durante il conflitto in Kossovo.
Purtroppo questo argomento é sempre attuale.
[kossovo] due anni fa, in IT,
[kossovo] due anni fa, in IT, è uscito un buon libro di un giornalista democratico, Tacconi, per la Castelvecchi: è un bel reportage sul Kossovo. Se ti interessa l'argomento, te lo consiglio.
Se invece ti interessano tutte le questioni adriatiche (balcaniche), a partire dall'esodo di oltre 300mila nostri compatrioti per cause politiche - con violenze e pulizia etnica inclusa - ti suggerisco di partire da "L'esodo" di Pupo (Rizzoli)
http://www.lankelot.eu/letteratura/pupo-raoul-il-lungo-esodo-istria-le-p...
Sono d'accordo, ma anche per
Sono d'accordo, ma anche per i riduzionisti ci sono i metodi adeguati.
Circa due anni fa, in Svizzera, un politico turco aveva nettamente ridimensionato il numero di vittime del genocidio armeno: il fatto fu denunciato da un'associazione armena e la cosa finì davanti alla massima istanza giuridica del paese (TF). L' avvocato del politico cercò di difendere il suo cliente dicendo che quello armeno non é un genocidio perché il gruppo attaccato non fa parte dei gruppi protetti all'Art II della Convenzione internazionale e che il politico non stava facendo del riduzionismo, ma stava semplicemente dando una sua opinione sul numero dei morti e che é lecito chiedersi quante persone furono uccise dato che si cerca la realtà degli avvenimenti. Il TF ha respinto entrambi gli argomenti e sul fatto di ridurre il numero, i giudici dissero che bisogna guardare in quale contesto ha avuto luogo la messa in discussione del numero di vittime: se é una discussione scientifica tra esperti, si può sostenere che il numero dei morti fosse più basso, ma allora bisogna appoggiarsi su prove e argomenti validi. Nel caso del politico turco, il Tribunale disse che l'intento del politico non era quello di portare avanti un dibattito scientifico, ma soltanto di relativizzare il crimine.Di conseguenza, pena pecuniaria inflitta.
Se si segue quindi questo ragionamento, in un certo contesto si può mettere in dubbio ad esempio il numero dei caduti, ma con un certo spirito scientifico...cosa che molto spesso purtroppo non accade.
[eva] grazie per questa
[eva] grazie per questa testimonianza. Ho come la sensazione che dalle nostre parti, in IT, ci sia molto da imparare dalla democrazia svizzera. Dovreste parlarci più spesso di ciò che accade da voi, qui se ne parla solo per questioni equivoche o poco lineari (cfr. questione delle moschee, cfr. questione delle banche) e ho come la sensazione che vada smarrito il meglio della vostra cultura. Politica e non.
Mah, questa decisione del
Mah, questa decisione del Tribunale mi é particolarmente piaciuta: in pratica ha detto che alcune cose non posono venir dette se dietro c'é una certa intenzione o una certa cattiveria e le ha distinte dalla libertà di espressione che secondo me in questo caso c'entra poco.